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Regolarizzazione: e se il datore non si presenta?

Ecco come può tutelarsi il lavoratore. Dalla diffida al ricorso in tribunale

Regolarizzazione: permesso per chi perde il posto di lavoro

Roma – 12 gennaio 2009 -Il Ministero dell’interno il 28 dicembre 2009, ha diramato una circolare per chiarire  come procedere per il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione ai cittadini stranieri per i quali è stata presentata domanda di regolarizzazione se il  rapporto di lavoro si è interrotto prima della firma del contratto di soggiorno.

Richiamando la circolare del 7 dicembre 2009, il ministero ha ulteriormente affermato che il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione potrà avere luogo, solo in determinati casi e a determinate condizioni.

Per prima cosa il datore di lavoro e  il lavoratore  dovranno presentarsi insieme il giorno della convocazione presso lo Sportello Unico, dovranno  formalizzare la rinuncia  al rapporto di  lavoro e  indicare i motivi per cui non si vuole proseguire il rapporto di lavoro. Contestualmente verrà sottoscritto il contratto di soggiorno per il periodo relativo all’effettivo impiego del lavoratore. 

Il datore di lavoro dovrà versare i contributi previdenziali e assistenziali all’Inps  per la durata effettiva del rapporto di lavoro Tutti i i reati e  gli illeciti   amministrativi solo dopo aver adempiuto a questi adempimenti  potranno considerarsi estinti.I  lavoratori che seguono  questo iter potranno così richiedere il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione e dovranno allegare all’istanza  di rilascio permesso  di soggiorno copia dell’apposito mod. 209 compilato presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione . 

Scarica la circolare

Avv. Mariangela Lioy

 

Regolarizzazione: così i contributi inps

Spediti ai datori di lavoro i bollettini per il versamento. INPS- Messaggio 29 dicembre 2009, n. 30264

Roma – 8 gennaio 2010 - L’Inps il 29 dicembre 2009 ha diramato un messaggio, il  n. 30264, con il quale ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla definizione del procedimento di emersione delle colf e badanti.

Per quanto riguarda i contributi  l’Inps informa che il 23 dicembre 2009 ha spedito una lettera di accompagnamento contenente dei   i bollettini di conto corrente postale relative a  181.869 domande di regolarizzazione,  presentate presso gli Sportelli Unici, per permettere il versamento dei contributi anche a quei datori di lavoro che sono ancora in attesa della convocazione agli sportelli polifunzionali, al fine di evitare il versamento in unica soluzione tutti i contributi dovuti dal 1° luglio 2009 fino alla data della sottoscrizione del contratto di soggiorno.

 

L’Inps ha preso  in considerazione solo le domande per le quali c’è corrispondenza tra i dati (codice fiscale del datore ed estremi del documento del lavoratore) riportati sulla richiesta di regolarizzazione e sul modello F 24 corrispondono utilizzato per il versamento.  Sono state invece  scartate tutte le domande in cui sono presenti più di tre denunce per lo stesso codice fiscale del datore di lavoro e tutti i pagamenti effettuati con mod. F24 con importo diverso da € 500,00.

I  bollettini inviati hanno un codice rapporto di lavoro provvisorio che individua univocamente i rapporti derivanti da regolarizzazione art. 1-ter legge 189/2009. Il  codice è formato nelle prime due cifre dal prefisso “89” seguito dalle ultime due cifre dell'anno “09” ed un numero progressivo di 4 cifre più due di contro codice (es. 8909000189).

 

Insieme alla lettera di accompagnamento sono stati spediti due bollettini precompilati corrispondenti al terzo e quarto trimestre 2009, calcolati sulla base di quanto indicato nella domanda di emersione. Come data di assunzione nei  bollettini è  stata indicata quella del 1.4.2009.

Come ore lavorate sono state indicate quelle dichiarate nelle domande , nei casi in cui sia stato indicato il tempo pieno sono state calcolate 54 ore settimanali. La  retribuzione  oraria  è stata considerata quella prevista dai minimi retributivi, fissati dalla Commissione Nazionale prevista dall’ art.43 del CCNL lavoratori domestici del 16/02/2007, corrispondenti alla qualifica indicata nella domanda di emersione.

 

Nel caso in cui la retribuzione effettivamente corrisposta o il numero delle ore lavorate siano maggiori di quelle prese a riferimento potranno essere utilizzati i bollettini in bianco appositamente allegati.

 

L’Inps  ha poi ribadito che l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni previste dalla 102/2009, avviene esclusivamente al completamento della procedura di emersione, (quindi sottoscrizione del contratto di soggiorno presso SUI, comunicazione d'assunzione all'INPS e richiesta di rilascio di permesso di soggiorno) .

Nei casi di interruzioni del rapporto di lavoro, al di fuori delle ipotesi previste dalla circolare del ministero dell’Interno , n. 6466 del 29/10/2009, avvenute prima della conclusione del procedimento di emersione, il datore di lavoro e il lavoratore dovranno essere convocati insieme per formalizzare la rinuncia al rapporto di lavoro, specificandone i motivi. Il datore di lavoro dovrà provvedere al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore del lavoratore straniero per l'intero periodo di effettiva durata del rapporto di lavoro, mentre ai lavoratori interessati sarà consentito richiedere il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione.

Anche nel caso in cui sia solo il datore di lavoro a presentarsi presso lo sportello, questo dovrà sottoscrivere il contratto e rinunciare contestualmente al rapporto di  lavoro. 

Avv. Mariangela Lioy

Regolarizzazione: sì all’iscrizione al Servizio Sanitario

Via libera dal ministero dell’Interno. Assistenza garantita dal contributo forfetario

Ministero Interno: ulteriori chiarimenti sulla procedura di emersione

Roma 28 dicembre 2009- Il Ministero dell’Interno, facendo seguito alla circolare dell’Inps del 9 dicembre 2009, ha fornito ulteriori indicazioni relative ad alcune problematiche connesse alla presentazione delle domande di emersione.I chiarimenti riguardano tutti quei casi  in cui il datore di lavoro non può sottoscrivere il contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico.Nel caso in cui il datore non può sottoscrivere il contratto per motivi di salute potrà con una semplice delega far firmare il contratto, a  una  persona di famiglia, intendendo per persona di famiglia il coniuge, i figli, o i parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado, secondo quanto stabilito dall’Art 4  del D.P.R. 445/2000.Se invece a firmare il contratto dovesse provvedere  una persona senza legami familiari, la persona che si presenta per firmare deve essere in possesso di una delega  notarile, o anche di una delega o di un mandato o procura  con firma autentica eseguita da un funzionario del Comune di residenza del datore di lavoro.La circolare conclude specificando che nel caso in cui sia necessario procedere al cumulo dei redditi per poter regolarizzare una colf, si indente per nucleo familiare non solo quello in cui i familiari hanno la  medesima residenza , ma anche la cosiddetta  famiglia anagrafica” , ossia tutte le persone legate da vicolo di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, che coabitano ed hanno dimora abituale nello stesso Comune.

Avv. Mariangela Lioy 

Regolarizzazione:i chiarimenti dell'Inps

Roma 15 dicembre 2009- L’Inps con un messaggio inviato il 9 dicembre 2009, facendo seguito a numerose richieste di chiarimento ha fornito una serie di indicazioni.
Procediamo per punti:

Per quanto riguarda l’acquisizione dei rapporti di lavoro  viene ribadito che il datore di lavoro è tenuto a completare la procedura di emersione e  solo in un secondo momento può porre fine al rapporto di lavoro.

Nel caso in cui la rinuncia sia dovuta a causa di forza maggiore sopravvenuta, come ad esempio il decesso della persona da assistere, sarà consentito, al momento della convocazione il subentro di un componente del nucleo familiare del defunto, eventualmente anche modificando il rapporto di lavoro purché sussistano i requisiti previsti dalla norma, ovvero il rilascio al lavoratore extracomunitario di un premesso di soggiorno per attesa occupazione, qualora il predetto subentro non sia possibile.

Nel caso di subentro con datore di lavoro diverso il funzionario INPS dovrà acquisire due rapporti di lavoro:
- il primo, con il datore di lavoro originario, inserendo come “data di sottoscrizione contratto di soggiorno” la data del decesso dell’assistito, che coinciderà anche con la data di cessazione del rapporto di lavoro;
- il secondo, con il soggetto subentrante, anche con dati diversi da quelli della domanda di emersione originaria relativamente alle caratteristiche del rapporto di lavoro (ore, retribuzione, etc.), con data di assunzione corrispondente al giorno successivo al decesso.
Se non può subentrare nessun familiare vengono inseriti i  dati della domanda di emersione e come data di cessazione del rapporto di lavoro la data del decesso.

Nel caso di forza maggiore o di rinuncia che impedisce il perfezionamento della procedura il funzionario dovrà acquisire il rapporto di lavoro e la relativa cessazione alla data definita da parte dello Sportello Unico.

Se la procedura non viene completata per rinuncia immotivata o mancata presentazione allo Sportello unico verranno applicate tutte le sanzioni previste dalla normativa generale nei casi di assunzione di lavoratori extracomunitari privi del permesso di soggiorno.

Verifica e attribuzione pagamenti quota forfetaria
I pagamenti relativi alla quota forfettaria effettuata  da persona diversa da  quello che ha presentato la domanda sono validi, unico requisito necessario è che  il numero del documento di identità del lavoratore riportato sulla denuncia di assunzione sia lo stesso che è stato indicato sul mod. F24 per il pagamento della quota forfettaria.

Condizione del lavoratore interessato all’emersione
Fino a quando la procedura non è completata il cittadino di uno stato non facente parte dell’Unione Europea, non può essere assunto da altro datore di lavoro in quanto non ha ancora presentato richiesta di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, requisito necessario per l’assunzione regolare.

 Istanze di rimborso della quota forfetaria
Nel caso in cui la procedura non vien conclusa o  per irricevibilità, archiviazione o rigetto delle domande di emersione, non si procederà alla restituzione del contributo forfetario di 500 euro.
Solo in casi eccezionali, che saranno valutati dai competenti Ministeri, potrà essere disposto il rimborso.

Contributi dovuti nelle more della definizione del procedimento di emersione
 Conclusa la procedura di emersione verranno inviati i bollettini per i pagamenti dei contributi previdenziali. I  datori di lavoro che sono ancora in attesa di convocazione presso lo sportello unico riceveranno dei bollettini  provvisori per il pagamento dei contributi con un codice rapporto di lavoro provvisorio e con importo trimestrale calcolato sulla base delle ore di lavoro dichiarate e della retribuzione minima prevista per il livello contrattuale dichiarato

Dichiarazione di emersione presentata all’Inps
Molte domande di emersione sono state presentate all’Inps oppure presentate sia  all’Inps e al Ministero dell’Interno, in questi casi il Ministero ha precisato che se è stato effettuato regolarmente il pagamento del contributo forfettario  tutte quelle domande, che  non risultino acquisite dal sistema informatico lavoro possono, possono essere sanate entro e non oltre il 31.12.2009, basta contattare il servizio di “help desk” del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione all’indirizzo di posta elettronica https: // nullaostalavoro.interno.it o al numero telefonico 0648905810 per il completamento del procedimento .

Si ricorda che condizione indispensabile all’accoglimento dell’istanza di emersione è il pagamento della quota forfetaria di 500 euro, per cui, in tutti i casi in cui dagli accertamenti effettuati non risulti tale versamento bisognerà variare la domanda di emersione definendola come una normale comunicazione obbligatoria di lavoro domestico, con le norme vigenti per l’assunzione e con l’applicazione di tutte le sanzioni previste.

La circolare chiarisce nuovamente che non possono essere accettate domande di emersione, pena decadenza dall’emersione stessa  con data inizio del rapporto di lavoro successiva al 1° aprile 2009,  e  con data di cessazione coincidente o precedente alla data di presentazione, in quanto la stessa norma prevede che i datori di lavoro continuino ad occupare alla data di presentazione della dichiarazione di emersione.

Avv. Mariangela Lioy

Circolare del 7 dicembre 2009 ulteriori chiarimentisulla regolarizzazione

Il Ministero dell’interno ha emanato un’ulteriore circolare per ribadire che reati e gli illeciti amministrativi relativi, alle violazioni previste dalla L.102/09, si estinguono esclusivamente se la procedura di emersione viene completatata in tutte le sue  fasi. La procedura, infatti, si  perfeziona e si conclude solo nel momento in cui viene sottoscritto dal datore di lavoro e il lavoratore il contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico, quando  viene data comunicazione dell’assunzione all’Inps e viene presentata la relativa richiesta di rilascio del permesso di soggiorno da parte del lavoratore straniero.La circolare precisa che nel caso in cui non si vuole proseguire  l’attività lavorativa, il datore di lavoro e il lavoratore dovranno presentarsi necessariamnete insieme allo Sportello Unico per formalizzare la rinuncia al rapporto di lavoro, indicando i motivi che hanno causato l’interruzione del rapporto di lavoro. Contestualmente verrà sottoscritto il contratto di soggiorno per il periodo relativo all’effettivo impiego del lavoratore. Solo così i reati e  gli illeciti   amministrativi  previsti saranno estinti. Il datore di lavoro dovrà versare i contributi previdenziali e assistenziali all’Inps  per la durata effettiva del rapporto di lavoro.Tutti i lavoratori che seguono  questo iter potranno così richiedere il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione.Se alla convocazione si presenta solo il datore di lavoro,  dovrà fornire indicazione sui motivi della mancata presentazione del lavoratore, e  la procedura verrà comunque conclusa, con conseguente estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi.Viene, inoltre, ribadito che nelle more della definizione della procedura i lavoratori stranieri non potranno essere assunti da un datore di lavoro diverso da quello che ha presentato la domnanda di emersione. La circolare chiarisce però che può essere considerato valido il pagamento del contributo forfettario di 500 euro eseguito da un soggetto diverso dal datore di lavoro  a favore del lavoratore per il quale quest’ultimo abbia presentato domanda di emersione.

Avv. Mariangela Lioy